Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo VI - Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento
1. Qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.
2. L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della struttura, provoca la revoca del titolo autorizzativo.
3. Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 27, comma 5, e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo.
4. In caso di esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attività impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo di cui all'articolo 26, comma 4, fatta comunque s
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