Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo VI - Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento
1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) adozione della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
b) localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
c) eliminazione di barriere architettoniche;
d) qualificazione del personale;
e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
f) adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessità delle singole persone;
g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.
3. Le strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano socio-sanitario regionale e in base alle spese programmate dalla ASL di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'articolo 3, comma 2, lettera a), per
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