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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo VII - Le risorse umane

Art. 32 - Personale dei servizi sociali

1. La Regione individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:

a) gli assistenti sociali;

b) gli educatori professionali;

c) gli operatori socio-sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;

d) gli animatori professionali socio-educativi.

2. Per l'esercizio della professione di educatore professionale è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:

a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università;

b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;

c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

3. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:

a) attestato di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;

b) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

4. Per lo svolgimento delle fun

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