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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo VII - Le risorse umane

Art. 34 - Le attività formative

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

3. La Regione, le province e gli enti gestori istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore.

4. La programmazione regionale delle attività formative degli operatori sociali è predisposta dalla Regione, dalle province e dagli enti gestori istituzionali di cui all'articolo 9, comma 4, ciascuno per quanto di competenza, e con il concorso dell'università e degli altri enti e soggetti accreditati titolari di funzioni formative.

5. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

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