Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo VIII - Le risorse finanziarie e i beni patrimoniali
1. Gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al fine di rilevare i dati relativi al rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate, adottano idonei sistemi di controllo di gestione.
2. La Giunta regionale individua metodi e strumenti e fornisce indirizzi per una realizzazione omogenea del controllo di gestione da parte degli enti gestori istituzionali, che consenta analisi comparative di efficacia e di efficienza e costituisca fonte informativa per la programmazione regionale.
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