IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo IX - Gli oneri dei servizi e delle prestazioni

Art. 39 - Titolarità degli oneri degli interventi e dei servizi sociali

1. Gravano sui comuni, secondo le modalità di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi.

2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul comune di residenza.

3. Qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione, anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarità degli oneri è in capo al comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà genitoriale.

4. Qualora l'iniziativa del ricovero e i relativi oneri siano assunti dall'utente o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva richiesta di integrazione economica della retta gravano sul comune presso il quale l'utente stesso era anagraficamente residente prima di tale ricovero.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.