Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo IX - Gli oneri dei servizi e delle prestazioni
1. Gravano sui comuni, secondo le modalità di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi.
2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul comune di residenza.
3. Qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione, anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarità degli oneri è in capo al comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà genitoriale.
4. Qualora l'iniziativa del ricovero e i relativi oneri siano assunti dall'utente o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva richiesta di integrazione economica della retta gravano sul comune presso il quale l'utente stesso era anagraficamente residente prima di tale ricovero.
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