Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte I -
Titolo IX - Gli oneri dei servizi e delle prestazioni
1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione.
2. La domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate è presentata direttamente all'ente erogatore, anche per il tramite degli istituti di patronato. La dichiarazione finalizzata alla determinazione degli indicatori della situazione economica equivalente è effettuata presso lo stesso ente erogatore, oppure presso i comuni, i centri di assistenza fiscale (CAF) e l'INPS presenti sul territorio che la certificano mediante attestazione.
3. Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l'entità della compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e aggiornano annualmente le capacità di compartecipazione dell'utente ai costi di cui al comma 1.
4. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare comp
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