Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte II -
Titolo I - Politiche di promozione regionale
Capo I - Politiche per le famiglie
1. La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti.
2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche familiari sono i seguenti:
a) predisposizione di una politica organica ed integrata volta a promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
b) programmazione dei servizi e valorizzazione delle risorse di solidarietà della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali;
c) sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie, alla cura ed educazione dei figli, al reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;
d) promozione e sostegno dell'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, della corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli nonché dei rapporti di solidarietà tra generazioni della famiglia.
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