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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte II -

Titolo I - Politiche di promozione regionale

Capo I - Politiche per le famiglie

Art. 43 - Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari.

2. La Regione promuove altresì iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia.

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