Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte II -
Titolo I - Politiche di promozione regionale
Capo II - Politiche per la tutela materno-infantile
1. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualità della vita ad ogni persona minore di età, privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali.
2. La Regione programma le politiche per l'infanzia e la genitorialità sulla base dei seguenti criteri:
a) promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni persona minore di età;
b) riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale;
c) realizzazione dei servizi socio-educativi, anche sperimentali e innovativi, per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia;
d) sostegno alla formazione, quale garanzia di sviluppo e di crescita;
e) valorizzazione delle funzioni genitoriali e parentali e della solidarietà tra i componenti della famiglia;
f) sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie;
g) incentivo alle iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento a danno dei minori e delle donne;
h) sostegno all'affidamento e all'adozione in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente;
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