Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte II -
Titolo I - Politiche di promozione regionale
Capo II - Politiche per la tutela materno-infantile
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 44, i piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi:
a) attività di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
b) servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
c) servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza;
d) centri di ascolto per adolescenti;
e) servizi di intervento educativo-terapeutico per i minori e per le famiglie;
f) servizi per l'affidamento familiare e per l'adozione;
g) servizi di assistenza educativa territoriale;
h) servizi finalizzati all'accoglienza di bassa soglia per minori stranieri non accompagnati.
2. I piani di zona possono altresì prevedere l'istituzione di comunità familiari e comunità educative, anche mediante riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti per minori, nonché la promozione di azioni progettuali sperimentali mirate.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.