IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte II -

Titolo I - Politiche di promozione regionale

Capo II - Politiche per la tutela materno-infantile

Art. 45 - Servizi e prestazioni per i minori

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 44, i piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi:

a) attività di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

b) servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;

c) servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza;

d) centri di ascolto per adolescenti;

e) servizi di intervento educativo-terapeutico per i minori e per le famiglie;

f) servizi per l'affidamento familiare e per l'adozione;

g) servizi di assistenza educativa territoriale;

h) servizi finalizzati all'accoglienza di bassa soglia per minori stranieri non accompagnati.

2. I piani di zona possono altresì prevedere l'istituzione di comunità familiari e comunità educative, anche mediante riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti per minori, nonché la promozione di azioni progettuali sperimentali mirate.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.