IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte II -

Titolo I - Politiche di promozione regionale

Capo III - Politiche per le persone disabili

Art. 46 - Attività di promozione regionale

1. La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti:

a) sostegno alle responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità;

b) sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, in particolare dei disabili gravi;

c) promozione degli interventi atti ad assicurare la vita indipendente;

d) potenziamento e diffusione omogenea sul territorio dei servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e di assistenza socio-educativa territoriale;

e) realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione scolastica e universitaria nonché di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile;

f) incremento della rete dei centri diurni, dei Centri addestramento per disabili (CAD) nonché l'estensione della loro fascia oraria;

g) individuazione di nuove tipologie di risposte residenziali che assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare;

h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità;

i) promozione dell'acquisto di strumenti tecnologici innovativi atti a facilitare la vita indipendente e il reinserimento sociale e professionale;

j) sviluppo di iniziative permanenti di inf

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.