Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte II -
Titolo I - Politiche di promozione regionale
Capo III - Politiche per le persone disabili
1. La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti:
a) sostegno alle responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità;
b) sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, in particolare dei disabili gravi;
c) promozione degli interventi atti ad assicurare la vita indipendente;
d) potenziamento e diffusione omogenea sul territorio dei servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e di assistenza socio-educativa territoriale;
e) realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione scolastica e universitaria nonché di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile;
f) incremento della rete dei centri diurni, dei Centri addestramento per disabili (CAD) nonché l'estensione della loro fascia oraria;
g) individuazione di nuove tipologie di risposte residenziali che assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare;
h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità;
i) promozione dell'acquisto di strumenti tecnologici innovativi atti a facilitare la vita indipendente e il reinserimento sociale e professionale;
j) sviluppo di iniziative permanenti di inf
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