Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte II -
Titolo I - Politiche di promozione regionale
Capo III - Politiche per le persone disabili
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 46 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:
a) aiuto alla persona;
b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale;
c) centri diurni;
d) integrazione scolastica e lavorativa;
e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;
f) accoglienza residenziale;
g) famiglie-comunità sostitutive della famiglia di origine.
2. Il piano di zona può inoltre individuare altri servizi tesi a favorire la piena integrazione sociale della persona disabile nonché la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo.
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