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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte II -

Titolo I - Politiche di promozione regionale

Capo III - Politiche per le persone disabili

Art. 47 - Servizi e prestazioni per le persone disabili

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 46 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:

a) aiuto alla persona;

b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale;

c) centri diurni;

d) integrazione scolastica e lavorativa;

e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;

f) accoglienza residenziale;

g) famiglie-comunità sostitutive della famiglia di origine.

2. Il piano di zona può inoltre individuare altri servizi tesi a favorire la piena integrazione sociale della persona disabile nonché la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo.

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