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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte II -

Titolo I - Politiche di promozione regionale

Capo IV - Politiche per le persone anziane

Art. 49 - Attività di promozione regionale

1. La Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane nella logica della domiciliarità e del sostegno alla vita di relazione nella comunità locale, valorizzando le risorse positive delle persone anziane e il loro apporto alla vita familiare e sociale.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone anziane sono i seguenti:

a) realizzazione, anche attraverso specifiche provvidenze, di interventi diretti a mantenere l'autonomia della persona anziana, prioritariamente in un contesto familiare, ad evitare i rischi della non autosufficienza e a favorire un passaggio graduale dalla autonomia alla non autonomia prevedendo il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di presa in carico;

b) diffusione omogenea dell'assistenza a domicilio su tutto il territorio;

c) potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia, compresi contribuiti economici e assegni di cura per quelle famiglie che si fanno carico di garantire l'assistenza di un proprio componente anziano non autosufficiente;

d) realizzazione di servizi e strutture di sollievo per sostenere e integrare l'attività della famiglia nel lavoro di cura;

e) diffusione e utilizzo di strumentazioni tecnologiche per il collegamento, anche a fini di monitoraggio e di tutela, della persona anziana che vive nella propria casa con centri di pronto intervento, nonché informazione sulle

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