Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte II -
Titolo I - Politiche di promozione regionale
Capo IV - Politiche per le persone anziane
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 49 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:
a) attività di prevenzione per il mantenimento dell'autonomia e per ridurre i rischi di non autosufficienza;
b) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
c) contributi economici;
d) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
e) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;
f) centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.