IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte II -

Titolo I - Politiche di promozione regionale

Capo V - Politiche per altri soggetti deboli

Art. 52 - Attività di promozione regionale per persone senza fissa dimora

1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici e quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone senza fissa dimora sono i seguenti:

a) sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;

b) promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia;

c) attivazione di unità mobili di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;

d) attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al giorno, per la predisposizione e realizzazione di progetti individuali sui singoli casi;

e) attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunità in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale;

f) attivazione di dormitori e di strutture notturne di accoglienza.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.