Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte II -
Titolo I - Politiche di promozione regionale
Capo V - Politiche per altri soggetti deboli
1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici e quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.
2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone senza fissa dimora sono i seguenti:
a) sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;
b) promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia;
c) attivazione di unità mobili di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;
d) attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al giorno, per la predisposizione e realizzazione di progetti individuali sui singoli casi;
e) attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunità in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale;
f) attivazione di dormitori e di strutture notturne di accoglienza.
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