Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte II -
Titolo I - Politiche di promozione regionale
Capo V - Politiche per altri soggetti deboli
1. La Regione promuove azioni di sostegno per le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive ed azioni finalizzate alla prevenzione di fattori di rischio, mirate al coinvolgimento e alla responsabilizzazione del contesto familiare, educativo e formativo in cui la persona è inserita e svolte in stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale.
2. Gli interventi sociali destinati alle persone con problemi di dipendenza si esplicano attraverso:
a) gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla famiglia;
b) gli interventi di inserimento o reinserimento lavorativo, formativo e sociale;
c) la realizzazione di progetti integrati tra scuola, enti locali, servizi sociali e servizi sanitari, finalizzati al coinvolgimento e al reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza.
3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono riservati ai soggetti che hanno positivamente superato la fase di dipendenza.
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