Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte III -
Titolo I - Norme transitorie e finali
1. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza, comprese quelle relative alle RSA, sono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento.
2. Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento.
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