Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte III -
Titolo I - Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui alle l.r. 14/1986, 22/1990, 40/1995, 10/1996, 59/1996, 73/1996, 16/1997 e 43/1997 e rispettive deliberazioni attuative, riguardanti il finanziamento e la realizzazione di presidi socio-assistenziali, continuano ad applicarsi per tutte le richieste di contributo presentate in seguito a bandi approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle l.r. 22/1990, 40/1995, 10/1996, e 59/1996 per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione e la nuova costruzione di presidi socio-assistenziali possono essere introitati dai soggetti beneficiari, in via definitiva e senza obbligo di restituzione alla Regione, nella misura e secondo le quantità erogate dagli uffici regionali, nel caso di interventi che risultino parzialmente eseguiti ed i cui termini temporali di realizzazione siano decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale definisce i criteri, le procedure e gli strumenti occorrenti per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2.
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