Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte III -
Titolo I - Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'attuazione delle politiche settoriali di cui alla parte II, titolo I, capi I, II, III, IV e V, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, individua le attività di promozione regionale nell'ambito della programmazione socio-sanitaria triennale regionale e dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida per gli enti gestori istituzionali per l'esercizio delle competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti e delle madri in condizione di disagio individuale, familiare e sociale, compresi quelli volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i figli, e gli interventi a favore dei neonati nei primi sessanta giorni di vita, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6.
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