Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte III -
Titolo II - Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali
1. L'articolo 1 della l.r. 31/1975 è sostituito dal seguente:
"Art. 1.
1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.
2. La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali quali persone giuridiche private che svolgono un servizio di pubblica utilità, anche con lo svolgimento delle attività previste all'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) che sono regolate da apposite convenzioni.
3. La Regione sostiene l'attività degli istituti nei campi dell'informazione, dell'assistenza, della tutela; in particolare promuove l'espletamento di funzioni di segretariato sociale previste all'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
4. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001, che operano nel territorio della Regione Piemonte.".
2. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della l.r. 31/1975 è così sostituita:
"b) alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, nonc
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