Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte III -
Titolo II - Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali
1. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, è modificata dalla seguente:
"Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)"
2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.".
3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonché le società cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attività di istruzione di qualsiasi ordine e grado.".
4. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 è modificata dalla seguente:
"Art. 3. (Iscrizione alle sezioni provinciali)".
5. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 è abrogato.
6. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 ésostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di iscrizione è notificato al richiedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa, all'ASL di competenza, alla prefettura, all'ufficio provinc
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