Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte III -
Titolo II - Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali
1. L'articolo 3 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Registri delle organizzazioni di volontariato) 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 è istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.
2. L'iscrizione nei registri è aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalità di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:
a) socio-assistenziale;
b) sanitaria;
c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
d) protezione civile;
e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
h) educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero.
3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposi
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