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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte III -

Titolo II - Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali

Art. 63 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 "Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente"

1. Il titolo della l.r. 45/1995 è modificato dal seguente: "Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia interventi per l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.".

3. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i comuni, le comunità montane e le province interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi di interesse locale socialmente utili, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo.".

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 45

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