Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1
Parte III -
Titolo II - Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali
1. L'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1973 è sostituito dal seguente:
"1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunità montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido.".
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