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Legge 09.01.2004, n. 4

Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici. (G.U. 17.01.2004, n. 13)

Art. 3 quater - Dichiarazione di accessibilità

1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge.

2. La dichiarazione di accessibilità comprende, altresì, i seguenti elementi:

a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilità e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti erogatori;

b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida di cui all'articolo 11, nonché di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi;

c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).

3. Il modello di dichiarazione di accessibilità è definito con le linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.

4. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.

5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è forni

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