Legge 09.01.2004, n. 4
1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge.
2. La dichiarazione di accessibilità comprende, altresì, i seguenti elementi:
a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilità e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti erogatori;
b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida di cui all'articolo 11, nonché di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi;
c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).
3. Il modello di dichiarazione di accessibilità è definito con le linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è forni
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