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Legge 09.01.2004, n. 4

Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici. (G.U. 17.01.2004, n. 13)

Art. 3 ter - Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato.

2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sè, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.

3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato.

4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilità secondo le modalità di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a).

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