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Legge 09.01.2004, n. 4

Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici. (G.U. 17.01.2004, n. 13)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 6 - Verifica dell'accessibilità su richiesta

[1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti internet o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.]

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