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Legge 09.01.2004, n. 4

Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici. (G.U. 17.01.2004, n. 13)

Art. 7 - Compiti amministrativi

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia 6 per l'Italia digitale:

a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;

a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM)

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i persone con disabilità delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici , ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

f) favorisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per

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