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Ordinanza MIUR 28.01.2004, n. 9

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Titolo II - Personale docente

Capo III - Passaggi di ruolo

Art. 16 - Disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla c.m. n. 215 del 23/6/95 e c.m. n. 70 del 28/2/98 (1) (2)

1. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare n.70/98, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, i Centri Servizi Amministrativi devono procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto. L'applicazione della C.M. n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d'arte di Torre del Greco - Alghero - Valenza Po.

2. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa.

Successivamente alle operazioni di mobilità i Centri Servizi Amministrativi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta C.M. n. 215/95. Per la classe di concorso prevista dalla C.M. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all

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