Ordinanza MIUR 28.01.2004, n. 9
Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Capo I - Disposizioni generali
1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola materna e/o scuola elementare e classi di scuola media e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come "elementari" sia come "medie".
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole "elementari" ovvero "medie", vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
- prima tutti i circoli didattici ovvero scuole medie che non sono istituti comprensivi;
- successivamente tutti gli istituti comprensivi.
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