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CCNI MIUR 25.06.2004

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Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 11 bis - Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.

1. Con criteri, modalità e termini stabiliti dalla contrattazione regionale, nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del D.S.G.A. secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 55 del CCNL 24.07.03, i C.S.A. possono procedere alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico anche mediante l'utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola.

2. Nella predisposizione dei criteri dovrà essere adeguatamente valorizzata l'esperienza comunque già acquisita a qualsiasi titolo nel profilo di DSGA.

3. L'utilizzazione dovrà essere comunque disposta prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella D allegata al CCNL. A tal fine i C.S.A. predisporranno i conseguenti provvedimenti nei confronti di coloro che hanno dato la propria disponibilità con esclusione di chi ha rifiutato analogo incarico conferito ai sensi dell'art. 47 nella propria scuola.

4. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico 2003/04, dovrà procedere le nuove utilizzazioni. Contestualmente il C.S.A. provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell'assistente amministrativo utilizzato sul posto di DSGA con personale supplente. All'uopo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 13/12/2000, n. 430.

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