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CCNI MIUR 25.06.2004

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Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art.20 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 27.01.2004:

I. Handicap e gravi motivi di salute

a) Personale A.T.A. emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);

II. Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

b) Personale A.T.A che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell'A.T.A trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2004/2005 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità;

III. Personale portatore di handicap

c) Personale A.T.A portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) Personale A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le prefer

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