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CCNI MIUR 25.06.2004

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Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l'ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della scuola dell'autonomia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d'appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.

2. Il personale privo dei prescritti requisiti d'accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell'ambito della stessa sede di servizio, ai sensi dell'art. 48 comma 1 lettera b) del C.C.N.I. del 24 luglio 2003. L'attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell'anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell'art. 50 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 27/01/2004 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione del

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