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D.P.C.M. 03.06.2004

Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto, nel corso dell'anno 2004, di un personal computer portatile. (G.U. 15.07.2004, n. 164)

Art. 4 - Effettuazione della transazione e controlli

1. Per effettuare la transazione, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del docente, accede alla propria posizione sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC oggetto della transazione, nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi delle procedure di monitoraggio e verifica già predisposte per il Progetto «PC ai giovani» determina la esclusione dal beneficio di quei docenti che abbiano già usufruito dell'agevolazione concessa dal Progetto o di quella riconosciuta dal Progetto «PC alle famiglie» di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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