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D.P.C.M. 03.06.2004

Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto, nel corso dell'anno 2004, di un personal computer portatile. (G.U. 15.07.2004, n. 164)

Art. 5 - Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della CONSIP S.p.a.

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della CONSIP S.p.a. per effettuare l'indagine di mercato. A tal fine la CONSIP S.p.a. svolge le seguenti attività:

a) indagine informale con i principali fornitori di PC portatili;

b) definizione della documentazione riguardante i requisiti tecnici, compresa la dotazione minima di software installato, ed economici minimi da introdurre in uno specifico capitolato tecnico. La documentazione deve inoltre tener conto anche della capillarità della rete distributiva del prodotto sul territorio nonché delle caratteristiche prestazionali della rete di assistenza. Qualora il fornitore utilizzi internet per effettuare la vendita, deve essere garantita la consegna a domicilio del PC, previa trasmissione da parte del docente, per via telematica o per telefax, di copia del documento di riconoscimento e di ogni altro dato di cui all'art. 2, c. 2;

c) la pubblicazione del bando per l'indagine di mercato;

d) la verifica di completezza e di coerenza con i termini del bando delle offerte inviate dai fornitori nonché il collaudo dei prototipi di PC messi a disposizione dai fornitori.

2. I risultati della indagine di mercato, che dovrà aver raccolto non meno di cinque adesioni, al termine della verifica saranno trasmessi dalla CONSIP S.p.A. al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie entro quindici giorni dal limite temporale posto dal bando per la ricezione delle offerte.

Qualora l'esito della indagine di mercato non conducesse ad un risultato coerente con le finalità dell'art. 3, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, su richiesta del Ministro per l'innovazione e le

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