D.M. MIUR 09.07.2004, n. 55
Formula iniziale
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;
VISTA la legge 28.12.2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'articolo 22, comma 7, introduce modifiche all'articolo 4 della citata legge n.425/1997;
VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n. 21 del 9.2.2004, ai sensi del quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima dei termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.