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D.M. MIUR 23.07.2004, n. 59

Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale Docente, Educativo e A.T.A. Anno scolastico 2004-2005.

Art. 2 - Personale docente ed educativo

2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente e per il personale educativo è definito, nelle rispettive allegate tabelle, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione, classe di concorso o posto di ruolo.

2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.

2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 333/2001 e nel D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 5 giugno 2004, n. 143.

2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.

2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegna

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