Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7
Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio
1. I commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
"6 bis. Gli edifici scolastici, comprese le palestre e gli impianti e attrezzature ad uso scolastico, sono messi a disposizione, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.
6 ter. Per i fini di cui al comma 6 bis, la Giunta provinciale definisce le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature degli edifici scolastici destinati a scuole d'istruzione secondaria di secondo grado. Per i medesimi fini, in relazione agli edifici adibiti a scuola elementare e secondaria di primo grado, le istituzioni scolastiche e i comuni, o i loro consorzi, sottoscrivono specifici accordi."
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