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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è aggiunto il seguente:

"9 bis. Agli allievi che abbiano frequentato con esito positivo un anno di formazione successivo al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale è rilasciato il diploma provinciale di formazione professionale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale."

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