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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 13 - Fondo per le politiche giovanili

1. È istituito il "Fondo per le politiche giovanili" per promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani. Il fondo sostiene le seguenti attività, inerenti le predette finalità:

a) supporto di attività a favore dell'associazionismo;

b) realizzazione di eventi partecipativi e seminariali nonché di convegni e scambi;

c) effettuazione di studi e ricerche, nonché pubblicazione di libri e riviste e realizzazione di strumenti multimediali;

d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da diversa normativa provinciale.

2. Sono ammessi al finanziamento del fondo specifici progetti relativi alle attività di cui al comma 1 presentati da comuni, comprensori o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro.

3. La Giunta provinciale provvede all'individuazione delle iniziative anche da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 2 nel limite dello stanziamento di bilancio, sulla base di apposita deliberazione che definisce le modalità per la presentazione dei progetti, le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'ar

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