Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7
Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio
1. L'articolo 5 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - Acquisti
1. Per l'acquisto di aree e di altri immobili con finanziamento a parziale o a totale carico della Provincia o dei suoi enti funzionali si applica l'articolo 36, comma 9, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento)."
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:
"2. Il limite d'importo di spesa per l'esecuzione dei lavori in economia è fissato in 672.000 euro. È richiesto il parere del comitato tecnico-amministrativo della Provincia nel caso di progetti di opere d'importo superiore a cinque milioni di euro. I predetti limiti d'importo possono essere aumentati con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione all'andamento generale dei prezzi."
3. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, le parole: "operazioni creditizie" sono sostituite dalle seguenti: "mutui o altre operazioni finanziarie".
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