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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento)

1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunta la seguente:

"d bis) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio dell'università dei finanziamenti della Provincia."

2. Al comma 7 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: "Per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'accordo di programma può definire, per iniziative di natura ricorrente che comportano oneri a carattere pluriennale, assegnazioni finanziarie di durata corrispondente ai fabbisogni finanziari stessi e comunque non superiore a nove anni."

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"7 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la Provincia è autorizzata a finanziare, nell'ambito dell'accordo di programma, i seguenti interventi dell'università:

a) programmi di manutenzione degli immobili, di acquisti di arredi e attrezzature;

b) progetti di informatizzazione;

c) fino ad avvenuto completamento dei programmi per l'edilizia universitaria e in relazione agli interventi previsti, l'acquisizione della disponibilità di immobili e le connesse spese di adeguamento."

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità i

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