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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5 (Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. All'atto dell'immissione in ruolo la progressione economica del personale docente di religione cattolica, già inquadrato ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), si sviluppa sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta al momento dell'immissione in ruolo, nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza. In ogni caso è fatto salvo il trattamento economico in godimento."

2. All'articolo 4 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: "già incaricato" sono inserite le seguenti: "non stabilizzato, nonché già incaricato";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale docente a tempo determinato del rispettivo ordine e grado di scuola."

3. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - Mobilità

1. Rispetto agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 1, trova applicazione l'istituto della mobilità, secondo le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale dei docenti della scuola

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