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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15)

1. L'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - Organizzazione dell'insegnamento

1. Anche per valorizzare l'attivazione di iniziative d'innovazione degli ordinamenti degli studi quali previste dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, la Provincia promuove lo studio di due lingue straniere dell'Unione europea nella scuola dell'obbligo, con inizio nella scuola elementare. Una delle due lingue straniere è la lingua tedesca. Nell'insegnamento di entrambe le lingue sono assicurate pari opportunità di apprendimento.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per l'attuazione delle iniziative di quest'articolo, prevedendo in particolare le condizioni necessarie a garantire la continuità dei programmi, la valutazione delle esigenze organizzative, la disponibilità degli organici, anche in sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo d'integrazione europea.

3. I programmi di cui all'allegato A sono estesi anche all'insegnamento della lingua diversa dal tedesco."

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, le parole: "della lingua tedesca" sono sostituite dalle seguenti: "della lingua straniera".

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