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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione)

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis - Organizzazione della scuola in Valle di Fassa e delle scuole delle comunità mochena e cimbra 1. Per tutelare e promuovere le caratteristiche culturali e linguistiche della popolazione ladina della Valle di Fassa al dirigente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa sono attribuite le funzioni previste da quest'articolo.

2. Il dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 assume la denominazione in lingua ladina di "Sorastant de la scola ladines" ed è nominato dalla Giunta provinciale, sentito il comprensorio ladino di Fassa, tra il personale in possesso della qualifica di dirigente scolastico e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento). In alternativa alla nomina la Giunta provinciale può:

a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti appartenenti ai ruoli provinciali del personale docente in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592

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