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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4, è inserito il seguente:

"Art. 6 ter - Soggetti competenti sulle norme linguistiche e di grafia

1. La Giunta provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 01, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), affida agli istituti culturali di riferimento di ciascuna minoranza linguistica il compito di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, anche per favorire il processo di standardizzazione degli idiomi locali. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i requisiti scientifici e le modalità di svolgimento delle relative funzioni."

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