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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo III - Disposizioni in materia di cultura

Art. 15 - Disposizioni in materia di compensi ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti culturali e modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali")

1. La Giunta provinciale emana direttive per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti funzionali istituiti dalle seguenti leggi provinciali:

a) legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali);

b) legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina);

c) legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino);

d) legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento);

e) legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea);

f) legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali").

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5, è soppresso.

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