IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 20.07.2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (G.U. 31.07.2004, n. 178)

Art. 7 - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.