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C.M. INPDAP 12.05.2004, n. 31

Legge 24.12.2003 n.350, art. 3, comma 106. Congedo per l'assistenza ai disabili.

Il comma 106, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004), ha modificato l'art. 42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

La novità riguarda il congedo straordinario, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), della durata massima di due anni, usufruibile, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 42, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, dai genitori, compresi adottivi e affidatari, nonché da fratelli e sorelle in caso di scomparsa dei genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità, a condizione che questi ultimi non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati e non prestino attività lavorativa.

In base alla nuova formulazione della norma, per il conseguimento del congedo da parte degli aventi diritto, non è più richiesto, a partire dal 1.1.2004, il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, decorrenti dalla data del rilascio della prevista certificazione. Unico requisito richiesto è, quindi, il riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, ad opera delle apposite Commissioni mediche istituite presso le ASL.

Con l'occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari.

Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo ex art. 42 citato. I periodi di cui all'oggetto sono utili ai fini del trattame

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